Per ascensore si intende un apparecchio elevatore con installazione fissa che serve piani definiti mediante una cabina che si sposta lungo guide rigide e la cui inclinazione sull’orizzontale è superiore a 15 gradi. Gli ascensori o meglio elevatori (definizione della direttiva comunitaria 95/16/CE del 29 Giugno 1995) possono essere elettrici (a fune) o oleodinamici.

Gli ascensori a fune o elettrici, definiti anche “tradizionali”, costituiscono la categoria più importante della produzione del settore e la soluzione più diffusa. Essi impiegano sistemi di trazione diversi (motore in corrente alternata a 1 o 2 velocità, motore in corrente alternata e regolazione della velocità tramite variazione della tensione applicata, motore in corrente alternata e regolazione della velocità mediante l’impiego di tensione e frequenza variabile, motore in corrente continua). Possono funzionare per trazione diretta o indiretta.

Gli ascensori idraulici (dizione adottata dall’UNI nella formulazione in lingua italiana della norma EN 81) o ascensori oleodinamici sono, invece, gli “impianti le cui cabine vengono sollevate mediante pistoni mossi da olio di speciali caratteristiche, che è portato a determinati valori di pressione mediante apposite pompe azionate da motori elettrici.” L’ascensore idraulico può funzionare tramite azione diretta o indiretta.

Normativa ascensori

  • EN 81 “ Regole di sicurezza per la costruzione e l’installazione degli ascensori e montacarichi. Parte 1: A- scensori elettrici (EN81-1) ; – Parte 2:Ascensori idraulici (EN81-2).
  • Direttiva Ascensori 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 1995, “Riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori”.
  • D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162 “Regolamento recante norme per l’attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio” .
  • D.M. 236 del 14 giugno 1989.