Un ascensore che trasporta solamente materiali, senza che vi sia la possibilità di accompagnamento umano, è definito montacarichi o montavivande; esso non è soggetto alla Direttiva Ascensori, bensì alla Direttiva Macchine. Nelle fabbriche, negli uffici, negli alberghi, nei centri commerciali e dovunque sia necessario movimentare grosse e piccole quantità di merci, i montacarichi sono la migliore soluzione per robustezza, affidabilità e sicurezza.

Sono impianti forniti completi di struttura portante di serie che ne permettono l’installazione in qualsiasi ambiente.

Non necessitano di particolari opere murarie solo una piccola fossa o rampa per la partenza. Hanno trazione a fune e nessun ingombro esterno per i montavivande (tutto il macchinario è alloggiato in alto dentro il vano di corsa) per i montacarichi con portate oltre i 300 Kg. le apparecchiature sono inserite in un armadio metallico adiacente al vano. Le portate previste per i montavivande variano da un minimo di 12 Kg. ad un massimo di 300 Kg. I montacarichi possono arrivare a 1500 Kg. Sono possibili finiture in acciaio inox e porte o cancelli REI dove necessari. Le portate previste per i montavivande variano da un minimo di 12 Kg. ad un massimo di 300 Kg. i montacarichi possono arrivare a 1500 Kg. Sono possibili finiture in acciaio inox e porte o cancelli REI dove necessari.

Normativa montacarichi e montavivande

  • Direttiva Macchine 98/37/CE;
  • Circolare Ministeriale dell’Industria del 14 aprile 1997 n. 157296 (Italia);
  • Direttiva 89/336 CEE (“compatibilità elettromagnetica”);
  • Italia DPR 547/1955;
  • Direttiva EN 81, 3: 2000 (con vano accessibile e non accessibile).