Scale e marciapiedi mobili sono stati studiati per consentire il trasporto inclinato ed orizzontale delle persone, soprattutto nei casi in cui si verificano forti addensamenti del traffico (temporaneo o permanente).

Molte volte, scale e marciapiedi mobili integrano o addirittura sostituiscono il servizio svolto dagli ascensori.

Le scale e i marciapiedi mobili sono classificati a seconda della destinazione d’uso al servizio privato o pubblico.

Ai sensi della norma armonizzata EN 115, la scala mobile è l’installazione azionata da motore con gradini in movimento senza fine, per il trasporto di passeggeri in salita ed in discesa; il marciapiede mobile è l’installazione azionata da motore, con superficie in movimento senza fine, per il trasporto di passeggeri fra due punti allo stesso o a diverso livello. Sempre secondo la EN 115, i gradini o i segmenti vengono assunti convenzionalmente con profondità media pari a 0,40 m e larghezza secondo la seguente terna di possibilità: 0,60 m per il trasporto di 1 persona, 0,80 m per il trasporto di 1,5 persone, 1,00 m per il trasporto di 2 persone. Per la EN 115, inoltre, l’angolo di inclinazione massimo per installazioni in servizio privato deve essere: per le scale: 30°, con possibilità di aumento sino a 35° solo nel caso di dislivelli non maggiori di 6 m e velocità non maggiore di 0,50 m/s; per i marciapiedi: non maggiore di 12°.

Secondo il DM 18.9.75 le scale mobili vengono definite in servizio pubblico qualora siano “destinate agli utenti di pubblici servizi di trasporti o destinate ad integrare un sistema viario pedonale su suolo pubblico”. Le norme tecniche di sicurezza per le scale in servizio pubblico (art. 3.1.1) prescrivono che la scala mobile sia affiancata sempre da una scala fissa o altro idoneo percorso pedonale (rampa). All’uscita delle scale mobili occorre prevedere un’area rettangolare tale da garantire il regolare svolgimento del traffico; pertanto la distanza tra la fine della balaustra (corrimano) e una eventuale parete di fondo non deve essere inferiore a 2,5 m per scale mobili con gradino da 600 mm (monoposto) (art. 3.8). Le scale mobili per esterni devono essere adeguatamente protette da apposite coperture fisse (plexiglas) contro gli agenti atmosferici e, se necessario, avere un dispositivo atto a evitare la formazione di ghiaccio (art. 3.12). Queste scale devono avere: angolo di inclinazione: 30°, velocità nominale: 0,50 m/s, dislivello massimo, limitatamente alle scale funzionanti in discesa: 12 m nel caso di gradini ad un solo posto (ammesse larghezze da 0,55 a 0,65 m) e 8 m nel caso di gradini a due posti (ammesse larghezze da 0,90 m a 1,10 m). Sempre ai fini della sicurezza dei passeggeri, entrambe le normative prevedono una lunga serie di prescrizioni molto dettagliate in merito alla esecuzione dei gradini, delle balaustre, dei corrimano, dei pettini, degli azionamenti e delle apparecchiature elettriche.

Normativa scale e marciapiedi mobili

  • Direttiva Europea 89/392/CEE (Direttiva Macchine) recepita in Italia con DPR n. 459/96;
  • Norma Europea EN 115, armonizzata ai fini della Direttiva Macchine, pubblicata dal CEN a Gennaio 1997 relativa a “norme di sicurezza e la installazione di scale mobili e marciapiedi mobili”;
  • Decreto Ministeriale 18 settembre 1975, relativo a “norme tecniche di sicurezza per la costituzione e l’esercizio delle scale mobili in servizio pubblico”, cioè destinate agli utenti di pubblici servizi di trasporto o destinate ad integrare un sistema viario pedonale su suolo pubblico”.